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AU  -  Gristina, Giuseppe R.
T1  -  La morte volontaria medicalmente assistita in Italia: 
un disegno di legge o solo un compromesso politico?
PY  -  2022
Y1  -  2022-11-01
DO  -  10.1701/3907.38891
JO  -  Recenti Progressi in Medicina
JA  -  Recenti Prog Med
VL  -  113
IS  -  11
SP  -  638
EP  -  648
PB  -  Il Pensiero Scientifico Editore
SN  -  2038-1840
Y2  -  2026/04/23
UR  -  http://dx.doi.org/10.1701/3907.38891
N2  -  Premessa. In Italia, dopo due sentenze della Corte costituzionale (n. 242/2019: depenalizzazione, a determinate condizioni, dell’art. 580 del codice penale relativo all’aiuto o all’istigazione al suicidio e n. 50/2022: inammissibilità del referendum popolare con cui si richiedeva l’abrogazione parziale dell’art. 579 del codice penale riguardante l’omicidio del consenziente), il tema della morte volontaria medicalmente assistita è stato disciplinato, nella fattispecie del suicidio medicalmente assistito (SMA), nel disegno di legge (DdL) “Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita” approvato dalla Camera dei Deputati (DdL n. 3101) e ora all’esame del Senato (DdL n. 2553). Scopo. Valutare, nella prospettiva dell’etica della cura, se il DdL può essere considerato uno strumento giuridico utile ad affrontare i problemi sia delle persone malate che chiedono il SMA sia dei professionisti sanitari che le assistono. Risultati. Un’analisi sistematica del DdL ha evidenziato quattro criticità: 1) l’estromissione del percorso del SMA dalla relazione di cura; 2) il rapporto di mutua esclusione tra SMA e cure palliative; 3) la necessità di essere dipendenti dai trattamenti di sostegno vitale (DTSV) per ottenere l’accesso alla procedura di SMA come condizione discriminante tra i malati con stessa patologia (DTSV rappresenta una delle quattro esimenti previste dalla sentenza n. 242/2019 della Corte costituzionale per il reato di favoreggiamento o induzione al suicidio); 4) l’obiezione di coscienza da parte dei medici che pone in tensione il diritto della persona malata e quello del medico. Conclusioni. Il DdL non sembra tener conto né dei concreti problemi della persona malata alla fine della vita che chiede di accelerare il suo processo di morte tramite SMA né di quelli dei professionisti sanitari che se ne prendono cura; sembra piuttosto che la preoccupazione prima del legislatore sia stata quella di dar seguito alle sollecitazioni della Corte costituzionale garantendo l’unico compromesso politico possibile. Il DdL rappresenta un’inversione di tendenza rispetto alla concezione di un diritto che accompagna la moderna complessità del tema malattia-morte e che ha ispirato la legge n. 219/2017.
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