I trattamenti di sostegno vitale:
un requisito per accedere al suicidio medicalmente assistito o una trappola per medici e pazienti?

Davide Mazzon1,2, Giuseppe Gristina1

1Medico, anestesista rianimatore; 2Consiglio Direttivo Consulta di Bioetica.

Pervenuto il 3 giugno 2026. Non sottoposto a revisione critica esterna alla redazione della rivista.

Riassunto. Il documento analizza il concetto di “trattamenti di sostegno vitale” (Tsv) nel contesto del suicidio medicalmente assistito (Sma) in Italia. Gli autori evidenziano come il requisito della presenza di Tsv, previsto dalla sentenza 242/2019 della Corte costituzionale insieme ad altri tre criteri (patologia irreversibile, sofferenze intollerabili, capacità decisionale), sia stato spesso utilizzato per respingere richieste di accesso al Sma. Le successive sentenze della Corte costituzionale (135/2024 e 66/2025) hanno progressivamente ampliato la definizione di Tsv, includendo procedure assistenziali come l’evacuazione intestinale, il cateterismo urinario e l’aspirazione di muco, e stabilendo che non può esserci discriminazione tra chi è già sottoposto a trattamenti e chi li rifiuta legittimamente. Gli autori sostengono che la nozione tradizionale di Tsv, associata a tecnologie avanzate come ventilatori o dialisi, sia ormai superata. Nella moderna pratica clinica, i Tsv comprendono l’insieme integrato di apparecchi, presidi, farmaci e atti assistenziali che mantengono in vita persone con malattie gravi e progressive, inclusi ossigenoterapia, chemioterapia, farmaci per il compenso cardiovascolare e procedure infermieristiche. Il documento critica l’uso restrittivo del requisito Tsv come “cavillo tecnico” che impedisce l’accesso al Sma, auspicando che una futura legge si concentri sugli aspetti essenziali (malattia irreversibile, sofferenza intollerabile, volontarietà) piuttosto che su distinzioni tecnologiche, seguendo l’esempio di altri Paesi con legislazioni più chiare sulla morte medicalmente assistita.

Life-Sustaining Treatments: a requirement for accessing medically assisted suicide, or a trap for doctors and patients?

Summary. The paper analyzes the concept of “Life-Sustaining Treatments” (LST) in the context of Medically Assisted Suicide (MAS) in Italy. The authors highlight how the requirement of LST, established by Constitutional Court Ruling n. 242/2019 along with three other criteria (irreversible pathology, intolerable suffering, decision-making capacity), has often been used to reject requests for access to MAS. Subsequent Constitutional Court rulings (135/2024 and 66/2025) have progressively expanded the definition of LST, including care procedures such as bowel evacuation, urinary catheterization, and mucus aspiration, and establishing that there can be no discrimination between those already undergoing treatments and those who legitimately refuse them. The authors argue that the traditional notion of LST, associated with advanced technologies such as ventilators or dialysis, is now outdated. In modern clinical practice, LST comprises the integrated set of devices, medical supplies, drugs, and care procedures that keep alive people with severe and progressive diseases, including oxygen therapy, chemotherapy, cardiovascular support medications, and nursing procedures. The document criticizes the restrictive use of the LST requirement as a “technical loophole” that prevents access to MAS, hoping that a future law will focus on essential aspects (irreversible disease, intolerable suffering, voluntariness) rather than on technological distinctions, following the example of other countries with clearer legislation on medically assisted death.

Nei casi di richiesta di accesso al suicidio medicalmente assistito (Sma) da parte di coloro che ne hanno fatto domanda alle Aziende sanitarie italiane – che talora hanno costretto i richiedenti stessi a recarsi in Svizzera per porre fine alle loro sofferenze – risulta che il motivo prevalente del respingimento delle richieste sia la mancanza del requisito della presenza di trattamenti di sostegno vitale (Tsv)1. Questo è uno dei 4 requisiti previsti dalla sentenza n. 242/2019 della Corte costituzionale, assieme alla presenza di una «patologia irreversibile», causa di «sofferenze fisiche o psicologiche assolutamente intollerabili» in un paziente capace di «prendere decisioni libere e consapevoli». La successiva sentenza 135/2024 della Corte costituzionale afferma che vanno incluse in questo ambito anche quelle procedure che sono normalmente compiute da personale sanitario e la cui esecuzione richiede certo particolari competenze oggetto di specifica formazione professionale, ma che potrebbero essere apprese da familiari o caregiver che si facciano carico dell’assistenza del paziente. Così anche l’evacuazione manuale dell’intestino, l’inserimento di cateteri urinari e l’aspirazione di muco, aggiungendo che non si tratta certo di un elenco esaustivo e precisando che debbano intendersi come Tsv tutti quei trattamenti «necessari ad assicurare l’espletamento di funzioni vitali del paziente al punto che la loro omissione o interruzione determinerebbe prevedibilmente la morte entro un breve lasso di tempo». Infine, con la sentenza n. 66 del 2025, la Corte costituzionale ha ulteriormente chiarito che, se gli altri requisiti sussistevano, la richiesta poteva essere accolta anche nel caso di pazienti che non hanno in corso un trattamento vitale perché lo rifiutano.

Si tratta di un passaggio giuridico decisivo: non può esserci discriminazione tra chi è già sottoposto a un trattamento e chi, nelle stesse condizioni cliniche, sceglie legittimamente di rifiutarlo. Su tale base, la Gip di Milano, accogliendo la richiesta della Procura di Milano, ha disposto il 2 maggio scorso l’archiviazione del procedimento nei confronti di Marco Cappato per l’aiuto prestato a Elena e Romano, accompagnati in Svizzera dove hanno potuto accedere al Sma, dopo avere rifiutato rispettivamente chemioterapia e gastrostomia endoscopica percutanea (Peg).

Queste sentenze evidenziano come, a nostro parere, vi sia una certa convergenza fra il sapere tecnico-giuridico e quello tecnico-scientifico su cosa si debba intendere come Tsv, smentendo le interpretazioni restrittive sostenute nel parere di maggioranza del Comitato Nazionale di Bioetica alla vigilia del deposito della sentenza n. 135/20242.

La locuzione “trattamenti di sostegno vitale” è nata con l’avvento delle tecniche di rianimazione a partire dai polmoni di acciaio e dei primi ventilatori negli anni ’60 e, nel senso comune, è stata associata a trattamenti sanitari ad alto contenuto tecnologico erogati su malati in condizioni molto gravi, in cui i Tsv possono essere i soli a garantire la sopravvivenza. Ma la riflessione bioetica che da allora si è sviluppata sulla questione dell’applicazione dei Tsv della funzione respiratoria, cardiocircolatoria, renale, gastrointestinale ha fatto tesoro della constatazione che talora apparecchi, dispositivi e farmaci contraddistinti come Tsv potevano solo procrastinare la morte o comportare un peggioramento della qualità di vita, ovviamente valutata dal malato stesso, configurando quindi un accanimento clinico3; a ciò si aggiunga che il Tsv è sempre soggetto al consenso dell’interessato, come ogni altro trattamento sanitario. In pratica, appare sempre più evidente come oggi non sia possibile distinguere tra un Tsv e un “trattamento ordinario”, così come già trenta anni fa ci si rese conto che non era possibile distinguere fra un “trattamento ordinario” e uno “straordinario”, poiché ciò che poteva dirsi “straordinario” per impegno tecnologico, setting di erogazione e qualifica del personale erogante poteva tranquillamente considerarsi alcuni anni dopo come “ordinario” per semplificazione tecnologica e quindi erogabilità anche a domicilio con assistenza dei familiari.

Per cogliere questo nuovo significato medico di Tsv si ricorda la definizione proposta dalla American Medical Association nel 2013: «Tsv è qualsiasi trattamento che serve a prolungare la vita senza modificare la sottostante condizione medica. Il Tsv può includere la ventilazione meccanica, la dialisi, la chemioterapia, gli antibiotici, la nutrizione e l’idratazione artificiali, ma non è limitato a questi. Il principio di autonomia del paziente richiede che i medici rispettino la decisione di un paziente che sia capace di decidere di rifiutare un Tsv»4.

Appare quindi chiaro che, oggi, la complessità della moderna prassi clinico-assistenziale fa sì che la locuzione “trattamenti di sostegno vitale” non possa riferirsi a uno specifico apparecchio tecnologico, né a un singolo presidio clinico-assistenziale, né a una somministrazione farmacologica, né a una o più pratiche assistenziali che consentano alla persona malata il prolungamento della sopravvivenza. È invece l’applicazione simultanea e integrata di apparecchi, presidi, farmaci, atti sanitari di competenza medica e infermieristica, che si concretizza in un piano terapeutico personalizzato e spesso molto complesso, in persone con malattie gravi, progressive e a prognosi infausta in tempi più o meno lunghi.

I Tsv che consentono il mantenimento in vita della persona gravemente malata possono spaziare da apparecchi esterni per la sostituzione integrale o parziale di funzioni vitali (es. ventilatore, emodialisi, apparecchi di vario tipo per supportare la funzione di pompa cardiaca), a dispositivi impiantati per “protezione” dalla insorgenza di eventi avversi (es. pacemaker cardiaci, defibrillatori automatici), a dispositivi esterni o impiantati per la erogazione di farmaci o di stimolazioni elettriche per il trattamento di patologie che richiedono particolari infusioni o neurostimolazioni (es. diabete, malattia di Parkinson, dolore neuropatico). Ma possono considerarsi come Tsv anche l’ossigenoterapia, indispensabile per moltissime persone affette da insufficienza respiratoria da malattie cardiorespiratorie, neurologiche, ecc., nonché i farmaci in grado di mantenere la persona gravemente malata in compenso cardiovascolare, respiratorio, neurologico, metabolico, immunitario, ecc., rallentando l’evoluzione di malattie croniche progressive a evoluzione fatale e prevenendone le riacutizzazioni che possono comportare un immediato pericolo di vita. In questo ambito vanno anche inquadrati i trattamenti oncologici come la chemioterapia e la radioterapia. E ancora nella categoria di Tsv vanno fatti rientrare gli strumenti assistenziali di gestione infermieristica necessari per garantire l’aspirazione tracheale, stimolare la tosse, consentire lo svuotamento di vescica e intestino anche attraverso stomie esterne, nonché il trattamento di lesioni cutanee di frequente insorgenza in persone allettate o con problemi cardiocircolatori5. Sembra quindi logico che la valutazione clinica della commissione multidisciplinare chiamata a esaminare la presenza dei requisiti per accedere al Sma dovrebbe qualificare come “dipendenza da trattamenti di sostegno vitale”, la cui interruzione provocherebbe il decesso del paziente in tempi brevi, non tanto la dipendenza da un singolo apparecchio/presidio/farmaco bensì la dipendenza dall’insieme integrato di trattamenti sanitari medico-infermieristici che mantengono in vita persone malate con equilibri biologici delicatissimi, destinati con macroscopica evidenza a rompersi in caso di interruzione di tale insieme di trattamenti e comportare la morte in tempi brevi, a prescindere dalla loro qualificazione tecnologica.

Appare di rilievo il fatto che la Società Italiana di Anestesia Analgesia Rianimazione e Terapia Intensiva (SIAARTI), nel contributo presentato il 10 luglio 2025 alle Commissioni Giustizia e Affari sociali riunite del Senato della Repubblica, abbia ricordato come la Corte costituzionale sia andata nel senso di un allargamento del requisito del “trattamento di sostegno vitale”, sottolineando che, al contrario, la terminologia utilizzata nel ddl della maggioranza di governo sul SA (“trattamenti di sostituzione delle funzioni vitali” - ndA) appare, al riguardo, equivocabile, inutilmente restrittiva e inevitabilmente fonte di conflitto se confrontata con la suddetta sentenza e le interpretazioni costituzionalmente orientate che essa fornisce6.

In fondo, la locuzione “trattamenti di sostegno vitale” ormai è un modo di dire gergale e irrilevante sul piano sanitario per qualificare il tipo di approccio clinico-assistenziale: lo confermano le sentenze n. 135 del 2024 e n. 66 del 2025 della Corte costituzionale. Attualmente la pratica medica, sulla base della legge n. 219/2017 e orientata dalla riflessione bioetica, si è data, come fondamenti per un corretto approccio clinico, da una parte l’applicazione appropriata delle più avanzate conoscenze scientifiche nel caso specifico e dall’altra la valorizzazione dell’autonomia della persona malata nel decidere se un certo piano di cura sia coerente o meno con il proprio progetto di vita, senza porre limiti alle tipologie di trattamenti medico-infermieristici che una persona può rifiutare.

Riteniamo infine che qualsiasi terminologia evocativa il “sostegno” il “supporto” o peggio ancora la “sostituzione” delle funzioni vitali non dovrebbe essere adottata in un testo di legge sul Sma, ancor più se la dipendenza dai Tsv diventasse una condizione per accedere al Sma. La valutazione circa la dipendenza da Tsv non può diventare un cavillo tecnico che apre a interpretazioni fantasiose impedendo, a chi lo chiede, di vedere accolta la propria richiesta di Sma, che dovrebbe invece essere presa in considerazione per gli aspetti veramente essenziali di una tale drammatica situazione personale (malattia irreversibile, sofferenza intollerabile, volontarietà certa della decisione) come è già in altre legislazioni nazionali sul Sma.

Conflitto di interessi: gli autori dichiarano l’assenza di conflitto di interessi.

Bibliografia

1. Tomè S. Fine vita, il dottor Mariotto: «Sul mio tavolo le domande di morte. Serve una legge nazionale». Il Mattino di Padova 2026; 17 maggio.

2. Comitato Nazionale per la Bioetica. Risposta al Quesito del Comitato Etico Territoriale della Regione Umbria del 3 novembre 2023. Roma 20 giugno 2024. Disponibile su: https://short.do/2sQCS4 [ultimo accesso 11 giugno 2026].

3. Gristina G. Astensione o sospensione dei trattamenti vitali: luci e ombre. Responsabilità Medica 2017; 2: 261-6.

4. Mori M. Ancora sulla nozione di “trattamento di sostegno vitale”: un’analisi storica e lessicale. quotidianosanita.it 2024; 18 giugno.

5. Mazzon D. Sul concetto di “trattamenti di sostegno vitale”. Responsabilità Medica 2022; 1: 47-9.

6. Società Italiana di Anestesia, Analgesia, Rianimazione e Terapia Intensiva (SIAARTI). Rilievi sul testo unificato nell’ambito dell’esame dei disegni di legge nn. 65, 104, 124, 570, 1083 e 1408 - “Modifica all’articolo 580 del Codice penale e ulteriori disposizioni esecutive della sentenza n. 242 della Corte costituzionale del 22 novembre 2019”. Commissioni Giustizia e Affari sociali riunite, Senato della Repubblica 10 luglio 2025. Disponibile su https://shorturl.at/bsaob [ultimo accesso 30 giugno 2026].